Statuto
Statuto

Art.1
È costituita una Associazione denominata GRUPPO SOLIDARIETA’ NEPAL – ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). Essa ha l’obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell’acronimo "Onlus". L’Associazione avrà durata illimitata.

Art.2
L’Associazione non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna e della tutela dei diritti inviolabili della persona.

L’Associazione intende svolgere attività di beneficenza a favore dei paesi in via di sviluppo ed in particolare della popolazione nepalese, in modo da favorire la cooperazione internazionale con le popolazioni dei paesi poveri in via di sviluppo. L’Associazione intende quindi realizzare le predette finalità attraverso:

  • l’organizzazione di attività di volontariato;
  • la sensibilizzazione nei confronti delle cause e delle problematiche del sottosviluppo;
  • l’organizzazione di campagne di raccolta fondi da destinare all’adozione a distanza e alla sponsorizzazione scolastica di bambini del Nepal;
  • l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione atte a promuovere l’adozione a distanza;
  • la promozione di iniziative di solidarietà sociale rivolte ai paesi in via di sviluppo,
  • il sostegno economico di progetti nei suddetti paesi,
  • l’elaborazione e divulgazione di documentazione,
  • la promozione, anche in collaborazione con altri soggetti, in particolare enti pubblici, di iniziative sociali ed economiche atte a valorizzare la cooperazione internazionale.

a. Individuare ed organizzare, anche in collaborazione con altri enti e associazioni ed organizzazioni non governative, il sostegno finanziario a progetti nei paesi in via di sviluppo o in situazioni di emergenza;

b. Sensibilizzare l’opinione pubblica con la pubblicazione e la diffusione di un giornalino e di materiale informativo, con la promozione di incontri in scuole e centri di aggregazione,

c. Favorire scambi culturali fra la popolazione nepalese e quella italiana,

d. Predisporre un centro di documentazione secondo la natura e gli scopi dell’Associazione, al fine di promuovere studi ed approfondimenti sulle realtà del Nepal e più in generale dei paesi del Terzo Mondo, con particolare interesse alle dinamiche del rapporto tra sviluppo e sottosviluppo e distribuzione delle ricchezze,

e. Stipulare convenzioni ed accordi con Enti Pubblici e privati per il raggiungimento degli scopi sociali.

L’Associazione può, attraverso la prestazione gratuita dei suoi volontari, progettare ed esercitare le seguenti attività:

  1. prestazione di servizi a favore dei paesi in via di sviluppo;
  2. realizzazione di mercatini di artigianato locale dei paesi in via di sviluppo;
  3. organizzazione di raccolta di generi di prima necessità destinati all’invio alla popolazione nepalese o di altri paesi in via di sviluppo o in situazioni di emergenza;
  4. organizzazione di manifestazioni atte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle attività dell’Associazione.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.LGS. n. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

I fondi raccolti attraverso le sopraccitate attività, che non costituiscono un diretto corrispettivo per i servizi resi bensì devono essere considerati offerte libere da parte dei soggetti terzi, saranno investiti completamente nell’Associazione che li adopererà nel modo che ritiene più opportuno per il raggiungimento degli obiettivi sociali.

Art.3
L’Associazione ha sede in BRESCIA – via Ambaraga, 10.

Art.4

  1. dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
  2. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
  3. da eventuali erogazioni donazioni e lasciti;
  4. da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

Art.5
Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo delibera sull’ammissione del socio entro 60 dal ricevimento della domanda; qualora il Comitato Direttivo non provveda entro tale termine, si intende che la domanda è stata accolta. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte del socio. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Art.6
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione, secondo le norme del presente statuto.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa senza oneri; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell’Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deliberazioni assembleari e del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all’Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art.7

  • L’Assemblea dei soci;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Collegio dei Probiviri.

Art.8
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato Direttivo, a seguito di delibera del Comitato stesso, almeno una volta all’anno, entro il 30 Aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Il Presidente del Comitato Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci all’indirizzo risultante dal Libro dei Soci, nonché ai Revisori dei conti e ai Probiviri, almeno dieci giorni prima dell’adunanza. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. provvede alla nomina del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; delibera sulle modifiche al presente Statuto; approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e l’approvazione del bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Tutti i soci hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

Art.9
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti le dimissioni, il Comitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Comitato. Le cooptazioni devono essere confermate alla prima seduta utile dell’Assemblea dei Soci. Il Comitato si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Comitato sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Art.10
Il Presidente, ed in sua assenza e impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato Direttivo.

Art.11
L’Assemblea provvede, contestualmente all’elezione del Comitato Direttivo, alla nomina di un Collegio di tre Revisori dei Conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno una volta all’anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Comitato Direttivo. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Comitato Direttivo. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.

Art.12
L’Assemblea provvede, contestualmente all’elezione del Comitato Direttivo, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto di tre componenti dell’Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni. L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di componente del Comitato Direttivo. I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea.

Art.13
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi due mesi di ciascun anno il Comitato Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio in corso, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.14
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale operante in identico o analogo settore, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel rispetto delle vigenti nome di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) degli aderenti all’Associazione, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art.15
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle nome contenute nel Libro V del Codice Civile.

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