Art.1
È costituita una
Associazione denominata GRUPPO SOLIDARIETA’ NEPAL
– ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (ONLUS). Essa ha l’obbligo di fare uso
nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico
della locuzione "organizzazione non lucrativa di
utilità sociale" o dell’acronimo "Onlus".
L’Associazione avrà durata illimitata.
Art.2
L’Associazione non
ha fini di lucro e intende perseguire
esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomo
e donna e della tutela dei diritti inviolabili
della persona.
L’Associazione intende svolgere attività di
beneficenza a favore dei paesi in via di sviluppo
ed in particolare della popolazione nepalese, in
modo da favorire la cooperazione internazionale
con le popolazioni dei paesi poveri in via di
sviluppo. L’Associazione intende quindi realizzare
le predette finalità attraverso:
- l’organizzazione di attività di
volontariato;
- la sensibilizzazione nei confronti delle
cause e delle problematiche del sottosviluppo;
- l’organizzazione di campagne di raccolta
fondi da destinare all’adozione a distanza e
alla sponsorizzazione scolastica di bambini del
Nepal;
- l’organizzazione di campagne di
sensibilizzazione atte a promuovere l’adozione a
distanza;
- la promozione di iniziative di solidarietà
sociale rivolte ai paesi in via di sviluppo,
- il sostegno economico di progetti nei
suddetti paesi,
- l’elaborazione e divulgazione di
documentazione,
- la promozione, anche in collaborazione con
altri soggetti, in particolare enti pubblici, di
iniziative sociali ed economiche atte a
valorizzare la cooperazione internazionale.
a. Individuare ed organizzare, anche in
collaborazione con altri enti e associazioni ed
organizzazioni non governative, il sostegno
finanziario a progetti nei paesi in via di
sviluppo o in situazioni di emergenza;
b. Sensibilizzare l’opinione pubblica con la
pubblicazione e la diffusione di un giornalino e
di materiale informativo, con la promozione di
incontri in scuole e centri di aggregazione,
c. Favorire scambi culturali fra la popolazione
nepalese e quella italiana,
d. Predisporre un centro di documentazione
secondo la natura e gli scopi dell’Associazione,
al fine di promuovere studi ed approfondimenti
sulle realtà del Nepal e più in generale dei paesi
del Terzo Mondo, con particolare interesse alle
dinamiche del rapporto tra sviluppo e
sottosviluppo e distribuzione delle ricchezze,
e. Stipulare convenzioni ed accordi con Enti
Pubblici e privati per il raggiungimento degli
scopi sociali.
L’Associazione può, attraverso la prestazione
gratuita dei suoi volontari, progettare ed
esercitare le seguenti attività:
- prestazione di servizi a favore dei paesi in
via di sviluppo;
- realizzazione di mercatini di artigianato
locale dei paesi in via di sviluppo;
- organizzazione di raccolta di generi di
prima necessità destinati all’invio alla
popolazione nepalese o di altri paesi in via di
sviluppo o in situazioni di emergenza;
- organizzazione di manifestazioni atte a
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle
attività dell’Associazione.
L’Associazione non può svolgere attività
diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di
quelle strettamente connesse o di quelle
accessorie a quelle statutarie, poiché integrative
delle stesse, nei limiti consentiti dal D.LGS. n.
460/97 e successive modificazioni e integrazioni.
I fondi raccolti attraverso le sopraccitate
attività, che non costituiscono un diretto
corrispettivo per i servizi resi bensì devono
essere considerati offerte libere da parte dei
soggetti terzi, saranno investiti completamente
nell’Associazione che li adopererà nel modo che
ritiene più opportuno per il raggiungimento degli
obiettivi sociali.
Art.3
L’Associazione ha
sede in BRESCIA – via Ambaraga, 10.
Art.4
- dalle quote sociali e eventuali contributi
volontari degli associati che potranno essere
richiesti in relazione alle necessità ed al
funzionamento dell’Associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre
persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati
dall’Associazione.
Art.5
Possono essere
associati dell’Associazione tutti coloro, persone
fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne
condividono gli scopi.
Sono associati tutte le persone fisiche e
giuridiche che, previa domanda motivata, vengono
ammessi dal Comitato Direttivo. Il Comitato
Direttivo delibera sull’ammissione del socio entro
60 dal ricevimento della domanda; qualora il
Comitato Direttivo non provveda entro tale
termine, si intende che la domanda è stata
accolta. E’ esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa da parte del
socio. All’atto di ammissione gli associati
verseranno la quota di associazione che verrà
annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.
Art.6
La qualità di socio
si perde per decesso, recesso e per esclusione,
secondo le norme del presente statuto.
Chiunque aderisca all’Associazione può in
qualsiasi momento notificare la sua volontà di
recedere dal novero dei partecipanti alla stessa
senza oneri; tale recesso ha efficacia dall’inizio
del secondo mese successivo a quello nel quale il
Comitato Direttivo riceve la notifica della
volontà di recesso.
L’esclusione è deliberata dal Comitato
Direttivo con delibera motivata o per lo
svolgimento di attività in contrasto con quella
dell’Associazione, ovvero qualora il socio non
ottemperi alle disposizioni statutarie o dei
regolamenti o alle deliberazioni assembleari e del
Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato
all’associato dichiarato decaduto il quale, entro
trenta giorni da tale comunicazione, può adire il
Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno
all’Associazione, di cui al presente Statuto; in
tal caso l’efficacia della deliberazione di
esclusione è sospesa fino alla pronuncia del
Collegio stesso.
Art.7
- L’Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.
Art.8
L’Assemblea è
composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed
è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del
Comitato Direttivo ovvero, in sua assenza, da un
socio nominato dall’Assemblea. L’Assemblea si
riunisce su convocazione del Presidente del
Comitato Direttivo, a seguito di delibera del
Comitato stesso, almeno una volta all’anno, entro
il 30 Aprile per l’approvazione del bilancio
consuntivo e del bilancio preventivo. Il
Presidente del Comitato Direttivo convoca
l’Assemblea mediante comunicazione scritta,
contenente l’indicazione del luogo, del giorno e
dell’ora della riunione sia di prima sia di
seconda convocazione e l’elenco delle materie da
trattare, spedita a tutti i soci all’indirizzo
risultante dal Libro dei Soci, nonché ai Revisori
dei conti e ai Probiviri, almeno dieci giorni
prima dell’adunanza. L’Assemblea deve pure essere
convocata su domanda motivata e firmata da almeno
un decimo dei soci. provvede alla nomina del
Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Collegio dei Probiviri; delinea gli
indirizzi generali dell’attività
dell’Associazione; delibera sulle modifiche al
presente Statuto; approva l’eventuale Regolamento
che disciplina lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione; delibera sull’eventuale
destinazione di utili di gestione comunque
denominati, nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione stessa, qualora
ciò sia consentito dalla legge e dal presente
Statuto; delibera lo scioglimento e la
liquidazione dell’Associazione e la devoluzione
del suo patrimonio. L’Assemblea è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza
di metà più uno degli aderenti, in proprio o a
mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri
aderenti. Ogni aderente non può avere più di due
deleghe. In seconda convocazione, l’Assemblea è
validamente costituita qualunque sia il numero
degli aderenti presenti in proprio o per delega
nei limiti indicati al primo comma. L’Assemblea
delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di
votare tutti i soci regolarmente iscritti e in
regola con il pagamento della quota annuale di
associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, i
soci maggiori di età hanno il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e
dei Regolamenti, per la nomina degli organi
direttivi dell’Associazione e l’approvazione del
bilancio. Non è ammesso il voto per
corrispondenza. Tutti i soci hanno diritto
all’elettorato attivo e passivo. Il presente
Statuto è modificato con deliberazione
dell’Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei
voti dei componenti presenti, costituita in prima
convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti)
degli associati e in seconda convocazione con la
presenza di almeno la metà degli associati.
Art.9
Il Comitato
Direttivo è composto da un numero di membri
variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni
e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato
Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il
Segretario ed eventualmente un Vicepresidente.
Qualora un membro del Comitato Direttivo presenti
le dimissioni, il Comitato può cooptare il
sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza
dell’intero Comitato. Le cooptazioni devono essere
confermate alla prima seduta utile dell’Assemblea
dei Soci. Il Comitato si riunisce dietro
convocazione del Presidente e quando ne sia fatta
richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque
almeno due volte all’anno per deliberare in ordine
al compimento degli atti fondamentali della vita
associativa. Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza effettiva della maggioranza
dei membri del Comitato ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede. Il Comitato è
presieduto dal Presidente, in sua assenza dal
Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più
anziano di età dei presenti. Delle riunioni del
Comitato sarà redatto, su apposito libro, il
relativo verbale che sarà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario. Il Comitato è
investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria. Esso procede pure alla
compilazione dei bilanci ed alla loro
presentazione all’Assemblea; compila eventuali
Regolamenti per il funzionamento organizzativo
dell’Associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli associati dopo
l’approvazione dell’Assemblea.
Art.10
Il
Presidente, ed in sua assenza e impedimento, il
Vicepresidente, ha la legale rappresentanza
dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà
esecuzione alle deliberazioni del Comitato
Direttivo.
Art.11
L’Assemblea provvede,
contestualmente all’elezione del Comitato
Direttivo, alla nomina di un Collegio di tre
Revisori dei Conti con il compito di curare il
controllo delle spese e sorvegliare la gestione
amministrativa per poi riferire all’Assemblea in
sede di approvazione del bilancio. Il Collegio
deve riunirsi a tale scopo almeno una volta
all’anno. I componenti del Collegio durano in
carica tre anni. L’incarico di Revisore dei Conti
è incompatibile con la carica di componente del
Comitato Direttivo. I Revisori dei Conti curano la
tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei
Conti, partecipano di diritto alle adunanze
dell’Assemblea e, con facoltà di parola ma senza
diritto di voto, a quelle del Comitato Direttivo.
Essi verificano la regolare tenuta della
contabilità dell’Associazione e dei relativi
Libri, danno pareri sui bilanci.
Art.12
L’Assemblea provvede, contestualmente all’elezione
del Comitato Direttivo, alla nomina del Collegio
dei Probiviri, organo di garanzia interno,
composto di tre componenti dell’Associazione, con
il compito di dirimere le controversie che
dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi
e l’Associazione. I componenti del Collegio dei
Probiviri durano in carica tre anni. L’incarico di
componente del Collegio dei Probiviri è
incompatibile con la carica di componente del
Comitato Direttivo. I Probiviri partecipano di
diritto alle adunanze dell’Assemblea.
Art.13
Gli
esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre
di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un
bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro i primi due mesi di ciascun anno il Comitato
Direttivo è convocato per la predisposizione del
bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e
del bilancio preventivo dell’esercizio in corso,
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I
bilanci debbono restare depositati presso la sede
dell’Associazione nei quindici giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la loro
approvazione, a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla loro lettura. La
richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione
a spese del richiedente. All’Associazione è
vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale
(ONLUS). L’Associazione ha l’obbligo di impiegare
gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
Art.14
In
caso di scioglimento, per qualunque causa,
l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altra Organizzazione Non Lucrativa
di Utilità Sociale operante in identico o analogo
settore, sentito l’organismo di controllo di cui
all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre
1996 n. 662, nel rispetto delle vigenti nome di
legge, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge vigente al momento dello scioglimento. Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato a
maggioranza dei ¾ (tre quarti) degli aderenti
all’Associazione, sia in prima sia in seconda
convocazione.
Art.15
Per disciplinare ciò che non
sia previsto nel presente Statuto, si deve fare
riferimento alle norme in materia di Enti
contenute nel Libro I del Codice Civile e, in
subordine, alle nome contenute nel Libro V del
Codice Civile.
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